Iperammortamento 250%: Guida alla fruizione dell’agevolazione

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Come illustrato dalla circolare n. 4/E del 30 Marzo 2017, redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico, “l’ambito di Industria 4.0 travalica la singola impresa così come travalica il singolo macchinario”. Industria 4.0 non significa introdurre un macchinario all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, ma “combinare diverse tecnologie e in tal modo integrare il sistema di fabbrica e le filiere produttive in modo da renderle un sistema integrato, connesso in cui macchine, persone e sistemi informativi collaborano fra loro per realizzare prodotti più intelligenti, servizi più intelligenti e ambienti di lavoro più intelligenti.”
In questo contesto, l’integrazione e l’interconnessione sono requisiti costitutivi di un’economia 4.0.

L’iperammortamento 250% è l’incentivo che maggiormente concretizza l’obiettivo politico di realizzare una quarta rivoluzione industriale. L’agevolazione consente di maggiorare, in via extra contabile, del 150% il costo di acquisizione di beni strumentali ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili nell’ambito delle imposte sui redditi. Si tratta della versione “maggiorata” del superammortamento 140%, per alcune categorie di beni materiali strumentali, ovvero i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”. L’elenco dei beni agevolabili è contenuto nell’ALLEGATO A alla Legge di Bilancio 2017, di recente modificato.

Per i soggetti che beneficiano dell’iperammortamento 250% e che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (software) di cui all’ALLEGATO B alla Legge di Bilancio 2017, funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40% (superammortamento 140%). Anche l’acquisto della mera licenza d’uso rientra tra i beni agevolabili purché il bene sia iscrivibile nell’attivo patrimoniale.

I bonus ammortamenti (iperammortamento 250% e superammortamento 140%) riguardano gli investimenti realizzati sino al 30 Giugno 2018; è al vaglio l’estensione del termine ultimo per la consegna, spedizione, ultimazione al 31 Dicembre 2018.

L’agevolazione è fruibile attraverso una deduzione extracontabile realizzata tramite una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

Solo l’“interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornituraconsente la fruizione dell’iperammortamento e del superammortamnto sui beni immateriali. L’interconnessione è dunque uno step imprescindibile per tutti i beni dell’Allegato A e dell’Allegato B.

Affinché un bene, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento degli incentivi, è necessario e sufficiente che:

1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);

2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

L’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La circolare 4/E chiarisce che è opportuno che la perizia/attestazione di conformità sia corredata di un’analisi tecnica elaborata da un professionista terzo.

È ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione. In questo caso, l’agevolazione dell’iper ammortamento sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Pertanto, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l’impresa può godere della maggiorazione relativa al super ammortamento fino all’esercizio precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione. L’iperammortamento non è infatti pregiudicato da un’interconnessione tardiva. Le quote di iper ammortamento 250% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.

Risulta particolarmente interessante l’esemplificazione realizzata da Confindustria con le Prime Osservazioni dell’11 Aprile 2017 alla Circolare 4/E/2017 Agenzia Entrate – MiSE. Nel dettaglio, si ipotizza l’acquisto nel 2017 di un bene “Industria 4.0” di valore di 10.000 euro, con un coefficiente di ammortamento del 20%, che entra in funzione nel 2017 e viene interconnesso dopo il 2018, ovvero nel 2019. La quota maggiorata di “iper-ammortamento” non dedotta nel 2017, al netto della quota di “super-ammortamento” spettante, è ripartita nell’arco del periodo residuo di ammortamento come determinato sulla base del coefficiente tabellare (5 anni). Il recupero del differenziale andrà oltre il periodo di ammortamento fiscale, in via extra-contabile, come illustrato nel seguente esempio:

 

 

Preme infine sottolineare che per il periodo d’imposta 2017, la determinazione degli acconti 2017 deve essere effettuata considerando quale imposta del periodo d’imposta precedente quella che si sarebbe determinata in assenza in assenza delle norme sulla proroga del super ammortamento, sull’iper ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali.

In sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2018, l’imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super ammortamento, sull’iper ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali.

 

Fonte: http://www.warrantgroup.it